OGGETTO: TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA’ PUBBLICA.

I L  S I N D A C O

Premesso che:

  • l’utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
  • ai bordi delle strade spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi o le piste ciclo – pedonali, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l’uso ai pedoni ed ai ciclisti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica, talvolta danneggiando i corpi dell’illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
  • in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni anche di natura penale;
  • gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall’allagamento della sede stradale dovuta all’ostruzione dei tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie e, successivamente, in occasione di gelate;

Dato Atto che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell’utente della strada;

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

Visti gli artt. 181 e seguenti del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

Visti gli artt. 891 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

Ritenuto di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;

Udita la Polizia Municipale;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

O R D I N A

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

  1. le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali;
  2. le potature ed il taglio di rami delle “grandi” essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all’immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
  3. la rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
  4. di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all’interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
  5. di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell’acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione delle foglie e altri residui che impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche.

E’ fatto inoltre obbligo di:

  1. provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
  2. adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
  3. provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l’invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
  4. eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei tombini di scolo delle acque meteoriche, oltre all’applicazione delle previste sanzioni di legge (da Euro 168,00 a Euro 674,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all’applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

Nel caso in cui gli interessati abbandonino rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del citato D.lgs. 03/04/2006 n. 152, verranno obbligati a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi.

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune, inviata all’ufficio di Polizia Locale e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

E’ di competenza del Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

  • entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
  • entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Il presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito comunale

 Camigliano 27/04/2018

 

IL SINDACO

Giovanni Borzacchiello

Ordinanza 14/2018 – TAGLIO SIEPI
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